L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008. Le novità e le tipologie di DPI rispetto ai rischi.
Brescia, 22 Apr – In un recente articolo del nostro giornale abbiamo ricordato la versione aprile 2022 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato e aggiornato con le recenti modifiche normative. Un importante e prezioso lavoro che, portato avanti dagli Ingegneri Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, continua un’attività iniziata da Giuseppe Piegari, ex dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Questo documento ha la funzione non solo di fornire un utile strumento aggiornato per chi si occupa, a diverso livello, di salute e sicurezza, ma anche di focalizzare l’attenzione su tutte le piccole ma sensibili modifiche del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ci soffermiamo in particolare oggi sulle modifiche del D.Lgs. 81/2008 connesse al Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.
Nell’articolo di presentazione delle conseguenze del decreto ci soffermiamo su:
Come riportato in un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda “adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.
E il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:
Riguardo al nuovo allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) riprendiamo quanto contenuto al punto 2, cioè nel già citato “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”, con riferimento ai DPI per la testa, l’udito e per la protezione degli occhi, del volto e dell’apparato respiratorio:
Queste le attrezzature per la protezione della testa:
Le attrezzature per la protezione dell’udito:
Le attrezzature per la protezione degli occhi e del volto:
Le attrezzature per la protezione dell’apparato respiratorio:
Concludiamo la presentazione del punto 2 del nuovo allegato VIII con riferimento alle tipologie (“elenco indicativo e non esauriente”) di attrezzature e strumenti di protezione di mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute.
Le attrezzature per la protezione delle mani e delle braccia:
Le attrezzature per la protezione dei piedi e delle gambe e antiscivolamento:
Veniamo alla protezione della cute (creme protettive) che nell’allegato fa riferimento alle creme “per la protezione da:
Una nota dell’allegato indica che “in determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, ‘complemento o accessorio’ ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425”.
Concludiamo con le attrezzature per la protezione del corpo e le altre protezioni per la cute:
Segnaliamo, infine, che nel nuovo allegato sono presenti anche (punto 4) le “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale”.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico - Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Scarica la normativa di riferimento:
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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