VISTA l’istanza presentata dal Sig. Gisberto BRINI, in qualità di Presidente Pro Tempore della ASD Promosport G.S. Italia con sede in Via Troisi n. 15 57029 Venturina, agli atti con comunicazioni del 4, 26.04.2022 – per svolgere in Portoferraio la tappa del 31° Giro Podistico dell’Isola d’Elba il giorno 16.05.2022;
VISTO il programma della manifestazione che prevede:
– partenza della gara alle ore 16.00 dalla località Le Ghiaie sul seguente percorso:
Viale pedonale delle Ghiaie, Viale pedonale Manzoni, Salita Mellini, Scalinata Piazza Marinai d’Italia, Via Ninci, Lazzeretto, Forte Falcone, Le Viste, Via del Falcone, Forte Stella, Via della Campana, Via e. Gasperi, Salita Napoleone, Via Camerini, Via Bisdomini, Via P. Gori, Salita del Falcone, Via Fonderia, Via del Carmine, Via V. Hugo, Via della Regina, Via Altesi, Via Scoscesa, Via Palchetti – Tunnel Pedonale, Via Senno, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Marinai d’Italia, Viale pedonale Manzoni – arrivo alle Ghiaie;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 73 – 2022 del 10.05.2022;
CONSIDERATO che per ragioni determinate dalla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate, nonché consentire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità, occorre modificare temporaneamente la normale disciplina di transito e sosta nelle zone interessate e in alcune aree adiacenti;
RAVVISATA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti temporanei relativi alla viabilità
LETTA la Circolare del Ministero dell’Interno (prot.300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020, in riferimento alla Circolare Ministeriale del 27.11.2019), nella quale si precisava che per quanto riguarda le competizioni che interessano le strade urbane ed extraurbane, ciascuna delle Autorità competenti emetta un proprio provvedimento – rispettivamente il Prefetto per la prima tipologia di strada e il Sindaco per la seconda – di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 7, comma 1, del CdS;
VISTA la nota prot. n. 3096/2021 nella quale la Prefettura di Livorno precisa quanto su esposto;
RITENUTO di modificare la viabilità ed il traffico adottando il provvedimento di sospensione della circolazione dei veicoli in relazione alle su precisate esigenze e per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
VISTI gli artt. 6, 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. N. 16161 del 29.07.2020;
VISTO l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
O R D I N A
per quanto in narrativa esposto, la sospensione della circolazione veicolare il giorno 16 Maggio 2022 dalle ore 16:00, fino al termine della corsa podistica lungo il percorso – in premessa meglio specificato;
– di istituire, il giorno 16 Maggio 2022 dalle ore 08:00, fino al termine della corsa podistica il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:
PRESCRIZIONI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE DI GARA:
L’Organizzazione di cui sopra dovrà:
– La validità della presente decorre dall’apposizione di idonea e integrale segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione) a cura della società organizzatrice e fino alla conclusione della gara;
– Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli;
– Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i
prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari. Resta inteso che la Società organizzatrice è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti; tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della società organizzatrice;
– Che la presente ordinanza venga resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e segnaletica in loco , secondo le norme di preavviso del Codice della strada;
– La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato;
– Il Comitato organizzatore sarà tenuto ad organizzare un adeguato servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara onde evitare l’eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto di transito non si applica ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Corpo di Polizia Locale, al pari degli Organi di cui all’art 12 del D.Lgs n 285\1992, restano autorizzati ad adottare ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e della corretta esecuzione della presente Ordinanza nonché il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, fatte salve eventuali ed ulteriori restrizioni che dovessero intervenire da parte dell’Autorità di Ordine Pubblico relativamente allo svolgimento della manifestazione in oggetto in relazione all’emergenza epidemiologica “Covid – 19”.
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