I contenuti minimi di formazione antincendio secondo il Decreto GSA

2022-03-03 06:33:37 By : Mr. Jose Ouyang

In questa scheda analizziamo l’allegato III e IV del Decreto GSA, il Decreto GSA, Decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’interno, il secondo dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.

Gestione della Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornati sul nuovo Decreto GSA con Istituto Informa!

CORSO: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro IN VIDEOCONFERENZA 3 novembre 2021 Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)

Dott. Emanuele Nicolini Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendio

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

La normativa che richiama la formazione antincendio degli addetti in azienda risale al D.Lgs. n.81/2008.

Il datore di lavoro deve:

In base all’art. 5 del Decreto GSA, l’aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale.

I contenuti minimi della formazione addetti antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base di specifici indirizzi dettagliati nell’allegato III.

Il Decreto GSA individua in allegato III, tre gruppi di percorsi formativi in funzione

Rientrano nelle attività di livello 3:

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Nell’Allegato III sono indicati i contenuti minimi di ogni corso per le tre attività sopra indicate.

Nelle tabelle, che riportiamo, sono indicati i moduli, gli argomenti e la durata (punto 3.2.5 dell’Allegato III).

3.2.5    Contenuti minimi dei corsi di formazione

Nel Decreto sono riportate le tabelle che indicano per ogni Corso (1,2,3) relativo alle attività (di livello 1,2,3,) gli aggiornamenti previsti (argomenti, durata in base ai moduli)

3.2.6 Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

L’Articolo 5, comma 2del Decreto GSA prescrive che gli addetti al servizio antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica (art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512) per le attività indicate nell’Allegato IV.

Il datore può anche (art. 5. 3 comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, acquisendola secondo le procedure di cui all’art. 3 del DL 512/96 (vedi sotto).

Si tratta delle seguenti attività:

L’idoneità tecnica antincendio viene regolamentata all’art. 3 del Decreto-Legge n.512/96 (convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 609 -in G.U. 30/11/1996, n.281).

Il Decreto-legge, che riguarda l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede all’art.-3 comma 1 che il Corpo VVF provveda a

alla prevenzione, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.

Le attività per le quali è richiesta la formazione antincendio da parte del Corpo sono elencate

Sono poi i comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, a rilasciare l’attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro per il servizio di prevenzione incendi e lotta alle emergenze.

InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:

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