Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Quali sono i compiti previsti dall’art. 50 dlgs 81/08?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, abbreviato RLS, è una figura fondamentale all’interno di un’azienda, la cui presenza ha lo scopo di consentire la collaborazione da parte dei lavoratori nella valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e nel verificare le misure di prevenzione previste per la tutela di salute e sicurezza.
In tutte le aziende sono presenti rischi e i dipendenti sono spesso i primi ad accorgersene; grazie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, essi hanno una voce in capitolo per migliorare le proprie condizioni. In questo contesto si inserisce l’art. 50 del dlgs 81/08 che ne disciplina i compiti.
Per svolgere tutti i compiti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e tutte le altre figure devono essere costantemente aggiornati sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questa ragione, può tornarti utile un software per la sicurezza sul lavoro per la valutazione dei rischi e la gestione di tutti gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato al testo unico sulla sicurezza; puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. E’ colui che dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e si relaziona con il datore di lavoro per tutte le problematiche che possono emergere.
L’RLS, quindi, è una figura fondamentale per tutte le aziende con almeno un lavoratore e il numero dei rappresentanti eletti varia in base al numero complessivo dei dipendenti dell’azienda:
Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’RLS si relaziona in modo diretto con il datore di lavoro al fine di collaborare e controllare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; partecipa attivamente alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, alla messa in atto di piani e programmi di prevenzione dedicati alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, fino alla supervisione degli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori stessi.
In particolare, le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal comma 1 dell’art. 50 del dlgs 81/2008, che garantisce a quest’ultimo:
Le modalità per esercitare le funzioni sopra elencate vengono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (comma 3).
Il datore di lavoro deve garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2):
L’art. 50 dlgs 81/08 attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto di accesso alla documentazione aziendale per esercitare la sua funzione di controllo, i documenti in questione sono:
Il comma 6 stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale in relazione alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nel documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI, art. 26 comma 3), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Secondo il comma 7, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può essere compatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il dlgs 81/2008 non prevede sanzioni a carico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto la natura consultiva e propositiva dei suoi compiti non comporta responsabilità nelle decisioni che verranno poi prese dal datore di lavoro. Il compito dell’RLS è quello di rappresentare i lavoratori e il suo parere non è vincolante per il datore di lavoro che rappresenta il principale responsabile delle scelte.
L’RLS è comunque un lavoratore e, in quanto tale, può essere ritenuto responsabile se non assolve agli obblighi previsti dall’art. 20 dlgs 81/2008, la cui violazione comporta sanzioni di tipo penale o amministrativo a seconda della gravità. Per questa ragione, puoi utilizzare un software per la sicurezza sul lavoro in cui trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni.
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