Chi è il coerede?

2022-05-06 17:44:00 By : Mr. Michael lin

Comunione ereditaria pro indiviso: cosa significa e cosa funziona. A cosa hanno diritto gli eredi e come fare a dividere l’eredità?

Quando si ha a che fare con un’eredità, si sente spesso parlare di eredi. Ma a volte salta fuori la parola «coerede». Chi è il coerede? Come dice la parola stessa, il coerede è colui che è erede insieme ad altre persone. Per comprendere le implicazioni pratiche di tale concetto giuridico sarà bene fare un passo indietro.

Con la morte di una persona si apre una procedura – che va sotto il nome di «successione» – rivolta a ripartire il suo patrimonio tra gli eredi.

A stabilire chi sono gli eredi può essere il defunto tramite il testamento. Ma solo in pochi muoiono dopo aver fatto testamento. Così, in assenza di testamento, è la legge a definire a chi debba andare il patrimonio. E il Codice civile privilegia i parenti di grado più stretto: i figli, il coniuge, i genitori, i fratelli. Sul punto, leggi Chi eredita senza testamento?

Gli eredi, di norma, hanno diritto a una percentuale sull’intero patrimonio del defunto. Così, ad esempio, in presenza di tre fratelli quali unici eredi del padre, a ciascuno di questi spetterà il 33% di ciascuno dei beni paterni. Si verifica così quella che viene detta una comunione ereditaria. La comunione ereditaria è anche definita comunione pro indiviso ossia una condivisione dei diritti di più persone sullo stesso bene, in quote ideali. Ciascuna quota è rapportata non a una parte fisica definita del bene ma a una parte indefinita dell’intero bene. Così, ad esempio, ciascun fratello, titolare di un terzo della casa paterna, non ha diritto a utilizzare solo un terzo dell’immobile (ad esempio, tre camere su nove) ma un terzo dell’intero immobile. Questa situazione permane fino a quando gli eredi non procedono alla divisione dell’eredità: divisione che può essere fatta o di comune accordo o, su richiesta anche di un solo erede, dal tribunale.

Questo però non toglie che il testatore potrebbe lasciare a ciascun erede un bene specifico, ripartendo egli stesso il proprio patrimonio in modo da evitare conflitti tra gli eredi. Si pensi, ad esempio, a un genitore, titolare di due case e di un conto che assegni un immobile ai due fratelli maschi e il conto corrente alla figlia femmina.

Il coerede è colui che è erede insieme ad altri soggetti e che perciò vanta una quota ideale su uno o più beni del patrimonio del defunto. Quando ad una stessa persona sono chiamati a succedere più individui (appunto i coeredi), sui beni che formano l’asse ereditario si forma la comunione ereditaria.

Alla comunione ereditaria sono applicabili tutti i principi sanciti in tema di comunione ordinaria. I coeredi hanno quindi una contitolarità di diritti sui beni indivisi.

Il coerede è titolare solo di una quota ideale dei vari beni che formano l’asse ereditario (ossia il patrimonio lasciato dal defunto).

Ciascun coerede ha il diritto di chiedere la divisione della propria quota. Se le parti non raggiungono un accordo, il singolo coerede può intraprendere una causa per la divisione giudiziale da parte del tribunale. Quindi, in questi casi, la volontà della maggioranza non ha alcun valore, non potendo il singolo coerede essere costretto a una situazione di contitolarità che non desidera.

Il giudice procederà a verificare se tra le parti è possibile un accordo. In assenza di ciò, accerterà se il bene può essere diviso in natura (si pensi a una villetta bifamiliare che possa essere divisa in due distinte unità, una al piano terra e l’altra al primo piano).

Se neanche la divisione in natura è possibile, il giudice verifica se c’è un erede che voglia acquistare l’intero bene, liquidando agli altri le relative quote in denaro. Se pure tale soluzione dovesse risultare impraticabile, il giudice venderà i beni dell’eredità e dividerà poi il ricavato tra i vari coeredi.

Infine, ad ogni coerede spetta il diritto di prelazione ossia di essere preferito nell’acquisto, qualora un altro coerede voglia vendere ad un estraneo la propria quota dell’eredità o parte di essa.

La vendita avvenuta in violazione del diritto di prelazione attribuisce agli altri coeredi il diritto di riscattare la quota venduta da chiunque l’abbia acquistata.

Email (obbligatoria se vuoi ricevere le notifiche)

 Notificami quando viene aggiunto un nuovo commento

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

Segui il nostro direttore su Youtube

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016. | © Riproduzione riservata | La Legge per Tutti Srl - Sede Legale Via F. de Francesco, 1 - 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale € 70.000 i.v. | Codice Univoco: M5UXCR1 | IBAN: IT20N0706280880000000138231 - Swift ICRAITRRTI0