Cintura di sicurezza: multa, punti e deroghe

2022-03-03 06:34:14 By : Ms. Susan H

Codice della Strada, RC Auto e Ricorsi Multe: tutte le notizie

In Italia l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza è stato introdotto nel 1989 per le sole autovetture e limitatamente ai posti anteriori, ed esteso negli anni successivi ad altri veicoli e a tutti i passeggeri, in ultimo anche alle cosiddette microcar. Chi non indossa la cintura di sicurezza durante la marcia rischia una multa pecuniaria e la perdita dei punti patente. Tuttavia sono previste alcune deroghe.

In base all’articolo 172 del Codice della Strada il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e dotati di carrozzeria chiusa e delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3 hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

I veicoli classificati L6e sono i quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, velocità massima 45 km/h e cilindrata massima 50 cm³ (o potenza massima 4 kW se a motore elettrico); i veicoli M1 sono le comuni automobili fino a nove posti, mentre i veicoli M2 e M3 sono destinati al trasporto di persone aventi più di nove posti, per esempio gli autobus; infine i veicoli N1, N2 e N3 sono quelli destinati al trasporto di merci.

Importante: i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile non con la cintura di sicurezza della vettura ma con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso.

I rischi comportati dalla guida senza cinture di sicurezza hanno portato le case automobilistiche a inserire nella plancia delle vetture una spia rossa raffigurante una figura umana che indossa correttamente le cinture, che si accende se le cinture anteriori sono slacciate o non correttamente inserite. Nelle vetture più recenti, alla spia si accompagna un segnale acustico di avviso (un cicalino intermittente o un bip insistente), che si protrae fino a quando le cinture non sono allacciate correttamente.

Il Codice della Strada individua alcune categorie di utenti che, per motivi diversi, sono derogati dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza durante la marcia del veicolo. Tali categorie sono:

– gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

– i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

– i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

– gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

– gli istruttori di guida quando accompagnano gli aspiranti al conseguimento della patente muniti di foglio rosa durante le esercitazioni alla guida;

– le persone che risultino, sulla base di certificazione medica, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso della cintura di sicurezza. La certificazione deve indicare la durata di validità e dev’essere esibita su richiesta degli organi di polizia in caso di un controllo;

– le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

– i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

– gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Chi non fa uso delle cinture di sicurezza è soggetto al pagamento di una multa da 83 a 332 euro + perdita di 5 punti patente. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente oppure, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Nel caso di recidiva entro due anni dalla prima violazione si applica pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Multe anche per chi altera od ostacola il normale funzionamento delle cinture di sicurezza (da 41 a 167 euro + 5 punti patente) e per chi importa, produce per la commercializzazione o commercializza in Italia cinture non omologate (da 866 a 3.464 euro + confisca dei dispositivi).

Ricordiamo infine che nel caso di incidente con danni alle persone, il conducente che non ha imposto l’uso delle cinture ai passeggeri (rifiutandosi di farli salire o di iniziare la marcia), rischia di rispondere del reato di lesioni stradali gravi o di concorso in omicidio stradale. Inoltre numerose compagnie assicurative non risarciscono, o risarciscono solo parzialmente, i danni subiti dal conducente o dai terzi trasportati sprovvisti di cintura al momento del sinistro (leggere bene le clausole contrattuali della propria polizza RCA). Specie se si dimostra che il mancato uso delle cinture di sicurezza ha contribuito a causare un danno maggiore di quello che si sarebbe verificato qualora queste ultime fossero state indossate.

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