Cosa indica la normativa per la sicurezza dei carrelli...

2022-08-19 18:18:49 By : Mr. xiaoxiong Chai

Un documento Inail riporta utili indicazioni sulla sicurezza dei carrelli industriali destinati al sollevamento di carichi oscillanti. La normativa tecnica, i sistemi per il sollevamento, la sicurezza dell’operatore e i dispositivi di protezione.

Roma, 17 Gen –   Ricordando che tra gli apparecchi di sollevamento bisogna annoverare anche gli apparecchi che, adottando attrezzature intercambiabili, acquisiscono la funzione di sollevamento carichi, un documento in rete fornisce utili informazioni sulla normativa e sulla sicurezza per i carrelli industriali con dispositivi che permettono la funzione di sollevamento carichi oscillanti.

Stiamo parlando del documento Inail “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che si occupa della normativa e dell’attività tecnica di prima verifica periodica anche di diverse altre attrezzature come le macchine movimento terra e i caricatori per la movimentazione di materiali.

Dopo aver accennato, in un precedente articolo, ai principali adempimenti (messa in servizio e verifica periodica) e alle definizioni di attrezzatura intercambiabile e carrello industriale semovente, l’articolo di oggi si sofferma – riguardo ai carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi – sulle indicazioni della normativa tecnica e sulla sua evoluzione nel tempo:

La pubblicazione – curata da Sara Anastasi, Luigi Monica, Mauro Platania e Adalberto Sibilano – ricorda che le norme specifiche per i carrelli industriali semoventi con portata fino a 10000 kg sono:

Riprendiamo dal documento lo specchietto riassuntivo sui riferimenti normativi e la loro evoluzione nel tempo:

Si precisa poi che la “versione della EN 1726-1:1998 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale con la seguente avvertenza: ‘Si richiama l’attenzione degli utilizzatori della norma sul fatto che essa non fa menzione dei rischi in cui l’operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello. Per questo aspetto, la norma non garantisce dunque la presunzione di conformità’; il successivo aggiornamento alla EN 1726-1:1998 è stato elaborato proprio per rispondere al bisogno di includere il requisito per il dispositivo di ritenuta dell’operatore”.

E si sottolinea che poiché nessuna delle norme indicate “ricomprende nello scopo carrelli industriali destinati al sollevamento di carichi oscillanti”, la loro applicazione “non conferisce la presunzione di conformità alla direttiva macchine per questa specifica destinazione d’uso (determinata dall’accoppiamento con uno specifico dispositivo), ma questa discende esclusivamente dal soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza pertinenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla parte 4 dell’allegato I alla suddetta direttiva “Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento”.

Questo comporta – continua il documento Inail – che laddove la funzione di sollevamento carichi oscillanti sia conferita al carrello dall’applicazione di un’ attrezzatura intercambiabile “tale valutazione debba essere condotta dal fabbricante di quest’ultima, che provvederà ad indicare nelle istruzioni le caratteristiche del carrello per realizzare un accoppiamento conforme alla direttiva macchine”.

La pubblicazione, realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, presenta poi alcuni estratti delle norme utili all’attività di verifica, “in quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per il carrello industriale, propedeutici ad un uso sicuro di un assemblaggio con dispositivi inforcabili per sollevamento carichi sospesi la specifica attrezzatura” (la versione in italiano della norma EN ISO 3691-1 “rappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della norma”).

Riprendiamo alcune indicazioni relativi a quanto prevede la EN ISO 3691-1:2015 riguardo ai sistemi per il sollevamento.

Il sistema di sollevamento idraulico (§ 4.6.3.1 ) “deve essere progettato in modo tale che, con il fluido idraulico alla normale temperatura di esercizio, il sollevatore sostanzialmente verticale e portando un carico di capacità nominale, la discesa del carico causata da trafilamenti interni nei primi 10 minuti non deve superare:

Si riportano poi indicazioni per:

La norma riporta poi indicazioni anche su: sistemi idraulici di inclinazione, circuiti idraulici, controllo della pressione, bracci di forca, portaforche.

Riportiamo alcune indicazioni della EN ISO 3691-1:2015 sulla protezione dell’operatore con riferimento specifico a:

Ci soffermiamo, infine, anche su alcuni dispositivi di protezione (sempre con riferimento alla EN ISO 3691-1):

Segnaliamo, in conclusione, che il documento riporta ulteriori indicazioni relative a: requisiti, avviamento involontario, movimento di traslazione, comandi, posizione dell’operatore, controllo del carico, istruzioni per l’uso, modi di funzionamento, …

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - 2020”.

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