D.Lgs. 81/2008 e DPI: gli obblighi per datori di lavoro e...

2022-06-03 19:58:49 By : Mr. Eden Li

Un documento si sofferma sulle tipologie, caratteristiche e modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale. Focus sugli obblighi contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui dispositivi di protezione di occhi e volto.

Roma, 1 Giu – La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede un’organizzazione della sicurezza che privilegia le misure di prevenzione e protezione collettive e, quando possibile, l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante o agente pericolo presente nell’ambiente di lavoro. E dunque l’utilizzo di un dispositivo di protezione individuale è “sempre subordinato all’attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio”.

A ricordarlo con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI) – ‘qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (D.Lgs. 81/2008) – è un quaderno (quaderno informativo n. 7) dal titolo “Dispositivi di protezione individuale (Tipologie, caratteristiche, modalità d’uso e normativa)” elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicato nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione.

Il documento non è recente e non è dunque aggiornato alle novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”. Tuttavia il contenuto, dopo che l’attenzione di questi due anni si è rivolta quasi esclusivamente ai DPI per l’emergenza COVID-19, ci permette di fare il punto sugli obblighi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 (TU) e su alcune caratteristiche generali di alcuni dispositivi.

Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

Il documento, redatto da Filippo Monti, Luciano Papacchini, Domenico Petrucci, Franco Enzo Spagnuolo, Federica Ciotti e Simonetta Petrone, si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro con riferimento all’art.77 del TU.

In particolare il datore di lavoro, “ai fini della scelta dei DPI:

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, “individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

Inoltre sempre il datore di lavoro:

Riprendiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019.

Intanto i DPI ‘devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425’, inoltre tali DPI devono inoltre:

E in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Veniamo invece agli obblighi dei lavoratori (art.78 TU).

I lavoratori – come ricordato nel documento dell’Università degli Studi di Roma, hanno i seguenti obblighi:

Concludiamo soffermandoci, a titolo esemplificativo, su una tipologia specifica di DPI, quelli per la protezione di occhi e volto.

Si indica, infatti che, “nelle lavorazioni in cui è possibile un danneggiamento degli occhi e/o del volto, è necessario utilizzare particolari protezioni come occhiali e visiere” e che i fattori di rischio che possono creare danni agli occhi ed al volto, “possono essere:

In particolare, con particolare riferimento agli occhiali di protezione, si indica che “nell’utilizzo dei mezzi di protezione per occhi e volto è necessario seguire i seguenti comportamenti:

Il documento si sofferma anche su:

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri argomenti:

Per le novità connesse al Regolamento (UE) 2016/425, al D.Lgs. 17/2019 e al recente decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 rimandiamo, infine, alla lettura degli articoli del nostro giornale.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “Dispositivi di protezione individuale (Tipologie, caratteristiche, modalità d’uso e normativa)”, quaderno informativo n.7 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, redatto da Filippo Monti, Luciano Papacchini, Domenico Petrucci, Franco Enzo Spagnuolo, Federica Ciotti e Simonetta Petrone - Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2013.

Scarica la normativa di riferimento:

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

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