Torniamo sulle INDICAZIONI APPLICATIVE del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021 diffuse dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco dal titolo: ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristi-che dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’arti-colo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
La prima parte del Documento VVF è dedicato ai formatori degli addetti antincendio, regolando requisiti, formazione e abilitazione e aggiornamento.
Possono organizzare corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio, ai sensi del DM 2/9/2022 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell’organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.
Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l’effettuazione dei corsi di formazione. Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).
Il Documento prevede come consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.
Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti.
I VVF ricordano che il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell’abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.
Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.
I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).
Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Va fornito in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento, in quanto si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.
I VVF spiegano che il materiale didattico di riferimento è destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, pertanto non pregiudica la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l’impianto didattico. Per gli aspiranti formatori non necessariamente professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.
I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.
Il materiale didattico contiene argomenti da trattare nelle lezioni e va organizzato nel seguente modo:
Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.
Nell’ambito del modulo 9 è prevista l’esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell’ambito della trattazione.
Oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell’ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015)
I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al punto b) delle Line guida (vedi sopra sui formatori) .
I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l’utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto. I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
Gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell’ambito del modulo 10 sono i seguenti:
La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:
Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l’utilizzo.
Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio.
Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’impiego di estintori a base d’acqua.
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime: • tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore; • qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune proce-dure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici
I VVF chiariscono a riguardo che: – gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe; – gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando uti-lizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio; – il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore: – gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.
Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:
Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l’utilizzo.
Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l’illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Il Dipartimento ricorda che per tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici.
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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 1998 27 settembre 2022 Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Dott. Emanuele Nicolini Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendio.
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