Via libera alle nuove regole antincendio 2022 da attuare in condominio. Dovranno adattarsi tutti gli edifici sui quali avvengono ristrutturazioni. Ecco cosa cambia su misure di sicurezza, estintori e adempimenti.
È entrata in vigore il 29 giugno 2022 la nuova normativa antincendio per il condominio. La norma si applica sia ai nuovi edifici che a quelli preesistenti, l’importante è che siano interessati da lavori di ristrutturazione. La novità di maggior rilievo è la necessarietà della dichiarazione di conformità antincendio, da rinnovarsi periodicamente, per gli edifici che superano una certa altezza, nello specifico 24 metri.
Vediamo una ad una tutte le novità che sarnno operative a partire dal 1° lulgio 2022.
La norma antincendio contiene le nuove regole che vanno a modificare il Decreto ministeriale del 3 agosto 2015. In particolare, si parla degli interventi volti alla prevenzione dei rischi in base all’altezza del condominio. Tra le nuove misure adottate diventa più importante informare i condomini e studiare piani efficaci di evacuazione. Anche per quanto riguarda gli estintori posti nelle parti comuni, si hanno delle novità che poi vedremo nel dettaglio.
Le nuove regole sono distinte in base al livello di altezza degli edifici, che in base alla metratura possiedono una diversa gestione della sicurezza.
Si stabiliscono misure diverse a seconda di quanto l’edificio sia alto. Chiaramente i condomini più alti avranno regole più severe rispetto a quelli bassi. Ecco tutte le nuove misure:
Le modifiche appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale perseguono obiettivi ben specifici, eccoli di seguito:
Oltre ai nuovi obblighi introdotti si aggiunge quello di inserire gli estintori, pena pesanti sanzioni. È quindi obbligatorio che vi sia un estintore nelle parti comuni in quegli edifici che:
Nelle linee guida si precisa che l’estintore debba essere installato in aree facilmente raggiungibili come scale e corridoi, e dove il condominio presenta maggiori problemi. Non solo, il dispositivo deve essere distribuito nell’edificio in modo proporzionato alle sue dimensioni.
Serve che gli amministratori di condominio entro fine giugno realizzino e informino i condomini delle nuove regole. È necessaria la realizzazione degli adempimenti espressi dal Decreto quando l’edificio è alto più di 12 metri.
Si può trovare la precedente normativa consultando il Decreto del ministero relativo al 25 gennaio 2019, entrato in vigore più tardi a causa della situazione pandemica emergenziale. Una novità introdotta quest’anno è l’aver previsto l’applicazione dei nuovi interventi sia per gli edifici civili appena costruiti e sia a quelli che invece erano già presenti. L’unica precisazione è che non devono aver fatto interventi come il restauro delle facciate dopo l’entrata in vigore del Decreto:
"Per gli interventi di modifica e di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, si applicano le stesse disposizioni dell'art.2 del Decreto del Ministero dell'Interno risalente al 3 agosto 2015"
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