Quali sono le novità per i docenti dei corsi per gli...

2022-05-06 17:40:25 By : Ms. Amy Li

La nuova formazione antincendio prevista dal decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio. Focus sugli aspetti transitori relativi all’aggiornamento, sui requisiti e sui corsi dei docenti per la parte teorica e pratica.

Roma, 20 Ott – Il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non solo presenta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, ma fornisce anche precise indicazioni in materia di formazione e informazione.

Riguardo a questi temi il decreto, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, fornisce indicazioni su:

A questo proposito ricordiamo che l’articolo 3 (Informazione e formazione dei lavoratori) del DM 2 settembre 2021 ribadisce che il datore di lavoro ‘adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività’. L’allegato I riguarda la “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”.

Dopo aver presentato il decreto parlando di formazione, di gestione della sicurezza e di addetti al servizio antincendio, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

Considerando che il decreto ministeriale porterà diverse novità in materia di formazione e entrerà in vigore l’anno prossimo, partiamo proprio con gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

L’articolo 7 del DM (Disposizioni transitorie e finali) indica innanzitutto che i corsi di cui all'art. 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza), “già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.

Inoltre (comma 2) “fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso”.

Si sottolinea poi (comma 3) che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998”.  

Veniamo all’articolo 6 dedicato ai requisiti dei docenti.

Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.

In particolari i docenti della parte teorica e della parte pratica “devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Inoltre i docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Si indica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra poco meno di un anno, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza”.

Veniamo ai docenti della sola parte pratica che “devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Si indica poi che (comma 6, articolo 6) i docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dal già citato allegato V. Ed esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, “la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.  

Veniamo, infine, al più volte citato allegato V (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) del DL 2 settembre 2021.

Riguardo all’inquadramento didattico (5.1) si indica che il corso di formazione per docenti, “di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti”, moduli presentati nell’allegato con la tabella 5.1.

Dalla tabella riprendiamo, a titolo esemplificativo, le indicazioni per i moduli 3 e 4 relativamente al numero minimo delle lezioni in cui devono essere articolati, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione:

Si indica poi che il corso si conclude con l’esame finale il cui superamento “abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III”. Ed è possibile acquisire le abilitazioni parziali:

Si indica poi che in relazione agli argomenti trattati “è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo”.

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non “possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso”.

Concludiamo segnalando che nell’allegato sono riportate ulteriori dettagli e indicazioni relative a:

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

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