Cosa bisogna sapere quando ci si prepara a sottoporre il proprio veicolo al collaudo: quanto si spende, quali esami vengono effettuati, cosa si rischia se si circola con un veicolo non revisionato.
Chiunque acquista un veicolo nuovo di fabbrica oppure usato deve, prima o poi, sottoporlo a controllo periodico del suo stato d‘uso. Varano i tempi, tuttavia le modalità sono le stesse. Il collaudo, disciplinato dall’art. 80 del Codice della Strada (“Revisioni”) è un obbligo per tutti i proprietari di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, mezzi pesanti (Truck & Bus), rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e veicoli industriali, ed a prescindere dal tipo di alimentazione (benzina, diesel, metano, GPL, elettrica, ibrida, Plug-in Hybrid o mild-hibrid); dunque comporta delle prescrizioni tecniche e normative alle quali attenersi, e che in effetti sono essenziali ai fini della sicurezza di marcia per se e, soprattutto, per tutti gli altri utenti.
In questa guida analizziamo tutte le modalità di effettuazione del collaudo periodico, con particolare riferimento alle regole del CdS, ai controlli effettuati ed alle sanzioni per chi non ottempera.
Di seguito un riassunto di tutti i veicoli, suddivisi per categoria, che devono essere sottoposti alla revisione periodica (secondo l’art. 47 del Codice della Strada).
Tutti i veicoli seguono un principio-base di scadenze di collaudo: dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni due anni. I veicoli usati con più di quattro anni dalla prima immatricolazione vanno revisionati ogni due anni.
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I controlli sono gli stessi a prescindere se si presenta il veicolo presso una delle sedi provinciali della Motorizzazione Civile oppure presso uno dei tanti centri di revisione autorizzati (cambia solamente l’importo da pagare, come dettagliamo più sotto).
È sottinteso che i dati di immatricolazione del veicolo devono corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione.
Il collaudo dei veicoli alimentati a gas naturale è correlato alla norma europea cui si riferisce l’omologazione delle bombole del metano.
Il collaudo segue le stesse prescrizioni richieste dalla normativa generale: questo perché le elettrovalvole di sicurezza presenti nell’impianto scongiurano qualsiasi pericolo, anche in caso di incidente o di incendio. I serbatoi del GPL devono essere sostituiti ogni dieci anni: in questo frangente, viene effettuato un controllo a tutto l’impianto – tubazioni, raccordi, filtri, iniettori ed impianto elettrico, riduttore – con eventuale sostituzione dei componenti usurati.
I veicoli storici – cioè autoveicoli, motocicli e ciclomotori ultratrentennali, oppure iscritti nei Registri storici Fiat, Lancia, Alfa Romeo, FMI o nelle liste chiuse ASI – vanno revisionati ogni due anni. Il collaudo può essere effettuato in Motorizzazione (ovvero presso le sedi territoriali del Dipartimento dei Trasporti terrestri: condizione obbligatoria se il veicolo storico non può essere sottoposto alle prove sui rulli; in questo caso, l’operatore provvede al controllo della frenata mediante GPS, con il mezzo portato ad una velocità superiore a 40 km/h per determinare una frenata di almeno 4,5 m/s) oppure presso un centro di revisioni autorizzato.
I veicoli storici costruiti fino al 1960 possono essere sottoposti alla prova di frenatura attraverso il criterio della valutazione media, con il veicolo in ordine di marcia e il conducente e ad una velocità di almeno 40 km/h: il valore minimo utile al superamento della prova è di 4 metri al secondo per le autovetture, e 3,5 m/s per gli altri veicoli.
Gli autoveicoli storici di interesse storico e collezionistico costruiti fino al 4 agosto 1971, e gli autoveicoli costruiti fino al 1 gennaio 1980 sono esentati dalle verifiche delle emissioni inquinanti.
Le spese da sostenere per il collaudo del proprio veicolo sono rimaste immutate per diversi anni. Purtroppo per molti utenti, la legge di Bilancio 2021 aveva approvato un aggravio di 9,95 euro + IVA (cioè, a conti fatti, 12,14 euro) sul costo-base di ogni revisione. Il rincaro delle revisioni, scattato il 1 novembre 2021, ha comportato un “ritocco” alle tariffe di collaudo che riportiamo di seguito.
Secondo quanto disposto dal Decreto dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018, i veicoli a motore sottoposti a collaudo ricevono un documento che consiste in un “passaporto tecnico” e il personale addetto al collaudo provvederà a registrare nel Portale dell’Automobilista e invierà via e-mail in Motorizzazione (Dipartimento dei Trasporti terrestri).
Il certificato di revisione contiene gli estremi del collaudo, i dati del veicolo e l’esito della revisione:
Può accadere che il veicolo sottoposto a revisione non risulti idoneo “alla prima”. In questo caso, si verifica una delle tre condizioni:
Proprio per evitare di dovere sottoporre il veicolo a più di un esame di collaudo (e, di conseguenza, dovere sborsare le relative spese di revisione per almeno due volte), è opportuno effettuare un controllo preventivo alle sue condizioni. Il pre-collaudo consiste in una serie di esami visivi, tecnici e strumentali che servono ad avere la ragionevole sicurezza di superare la revisione al primo colpo. La spesa da mettere in conto per questa operazione è piuttosto modesta (siamo intorno ai 25-30 euro), e consente di sapere in anticipo lo stato delle parti del veicolo che saranno poi esaminate.
Le “aggiunte” aftermarket che alterano le caratteristiche del veicolo non sono compatibili con i dati inseriti nella carta di circolazione. Molto meglio, quindi, evitare di presentare la propria auto al collaudo equipaggiata con distanziali, ruote non omologate o non presenti “a libretto”, barre duomi, sedili anatomici, volanti a calice (se in origine non sia previsto l’airbag) o sostituiti “tout court” eliminando l’airbag, assetto visivamente ribassato (oppure, nel caso dei fuoristrada, “troppo” rialzato), carreggiate allargate o parafanghini supplementari, modifiche alla carrozzeria. Il rischio è di vedersi l’auto “respinta” e dovere presentarla nuovamente al collaudo, “spogliata” di tutti gli accessori che sono stati installati (in poche parole: nelle esatte condizioni di origine), e pagando due volte la revisione.
Mettersi alla guida di un veicolo che non è stato sottoposto a revisione costa caro: l’art. 80 comma 14 del Codice della Strada stabilisce, in questo caso, una sanzione amministrativa da 173 euro a 694 euro. Ovviamente, il mezzo viene sospeso dalla circolazione, attraverso un’annotazione sul “libretto” da parte dell’organo accertatore, fino a quando non si provvederà al collaudo. La circolazione è consentita solamente per recarsi in revisione (che deve essere effettuata presso le sedi territoriali del Dipartimento dei Trasporti terrestri-ex Motorizzazione).
Chi viene “pizzicato” mentre guida un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, è passibile di una sanzione amministrativa da 1.998 a 7.993 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva, il veicolo viene confiscato.
Chi esibisce un falso attestato di avvenuta revisione è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di 430 euro ad un massimo di 1.731 euro, con in più il ritiro della carta di circolazione.
È importante tenere conto che se un veicolo con revisione scaduta, o non sottoposto a revisione, viene coinvolto in un incidente stradale, la Compagnia assicuratrice dovrà risarcire i terzi danneggiati, tuttavia potrebbe applicare la rivalsa nei confronti dell’assicurato inadempiente dal punto di vista della revisione periodica. In buona sostanza, si dovrà rispondere in prima persona – vale a dire con il proprio patrimonio – ai danni cagionati agli altri utenti: l’assicurazione, cioè, pretenderà quanto ha dovuto pagare per i risarcimenti. In base alle garanzie di contratto firmate, la rivalsa può essere parziale o integrale.
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