Continuiamo con l’analisi della Regola Tecnica verticale (RTV) di Prevenzione incendi per gli edifici civili, approvata con DM 19 maggio 2022: dopo aver visto la Strategia antincendio, passiamo al capitolo dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio (per. V.14.4.5) da adottare in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione. Ecco come organizzare le misure antincendio preventive, l’emergenza e le misure di controllo.
Secondo la Regola tecnica, il responsabile dell’attività organizza la GSA tramite:
Il responsabile può comunicare agli occupanti le misure antincendio preventive tramite
Tali schede devono riportare: 1. divieti e precauzioni da osservare; 2. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza; 3. istruzioni per garantire l’allarme e l’esodo in caso d’incendio.
La RTV contenuta nel DM 19 maggio 2022 prevede la nomina e la presenza di coordinatori dell’emergenza.
II ruolo di coordinatore dell’emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell’attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.
La RTV permette di designare uno o più coordinatori dell’emergenza e comunicare loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d’emergenza negli edifici di tipo HE ed HF. Negli edifici di tipo HF il responsabile dell’attività predispone ed organizza il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo V.14.4.5.5.
I coordinatori dell’emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendere all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.
Almeno uno dei coordinatori dell’emergenza deve essere sempre presente presso l’attività, oppure deve essere sempre garantito un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.
La RTV distingue compiti in condizioni ordinarie e di emergenza.
Le misure preventive che devono essere attuate nell’ambito della gestione antincendio degli edifici civili consistono nel:
In base alla RTV (par V.13.4.5.3.) la pianificazione d’emergenza deve riguardare almeno:
Il paragrafo V.13.4.5.4 prospetta l’eventualità che attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi: in questo caso “le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe”.
Deve essere prevista una pianificazione d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.
In base alla RTV (par. V.13.4.5.51) deve essere predisposto il centro di gestione delle emergenze per il coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività “Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata”. Deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
Il centro di gestione delle emergenze può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …), preferibilmente di tipo protetto.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di: -informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …); -strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli occupanti; -centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.
Nel par. V.14.4.6 la regola tecnica richiede misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-3 che vanno predisposte in relazione al tipo di aree presenti nell’attività e che possono comprendere la presenza di coperte antincendio, ad esempio del tipo UNI EN 1869 per l’estinzione di piccoli focolai domestici.
La RTV rimanda alla tabella V.14-4 per i Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e UNI EN 12845
Nel Par V.14.4.7 si richiede la dotazione di
Per edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello di· prestazione IV per l’operatività antincendio (capitolo S.9).
La RTV per edifici civili (par. V.14.4.91) prevede che le canne fumarie siano dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.
Tipologie di edificio in base alla massima quota dei piani:
TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);
TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, …);
TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento, …);
TMl: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 100m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600MJ/m2;
TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 1000m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
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